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Aree tematiche

Prevenzione della Corruzione

di Lunedì, 04 Dicembre 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Giugno 2022

Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblower)

La piattaforma whistleblowing è la soluzione applicativa che consente di inviare segnalazioni di illeciti. In linea con le attuali disposizioni normative vigenti, la soluzione permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di illeciti attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento.

La piattaforma consente al segnalante di inviare la segnalazione in forma anonima (purché ben circostanziata) o nominativa. È garantita la riservatezza delle informazioni ricevute, la segretezza e l'anonimato del segnalante nel rispetto della normativa di promozione e tutela dei segnalanti.

Link per l'accesso alla piattaforma informatica per la trasmissione delle segnalazioni in forma scritta e il link per l'utilizzo del canale per le segnalazioni ad ANAC

Accesso piattaforma whistleblowing (apre il link in una nuova finestra)

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

La direttiva UE 2019/1937 in materia di Whistleblowing è stata recepita con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in vigore dal 15.07.2023;

la Direttiva (UE) 2019/1937 pone come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme e al fine della salvaguardia del “benessere” della società.

Obiettivo del legislatore è infatti impedire o contrastare condotte che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche in ambiti e settori in cui le violazioni possono arrecare un grave pregiudizio al pubblico interesse. Per perseguire tale obiettivo, la Direttiva europea Direttiva (UE) 2019/1937 impone agli Stati membri di obbligare un ampio numero di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni;

peraltro l’istituto e la disciplina del Whistleblowing non rappresentano una novità nel nostro ordinamento, essendo lo stesso già previsto per il settore pubblico dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnala- zioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), che ha modificato l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e si conferma quale strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato; chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni;

garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo;

tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione;

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- l’estensione dei destinatari degli obblighi;

- l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;

- l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;

- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;

- l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; 

- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;

- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;

- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

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