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Coordinamento sanzioni pecuniarie art. 133 l.p. 1/2008

di Mercoledì, 19 Settembre 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Agosto 2020

Modulo da allegare alla domanda - Dati informativi articolo 133 (a cura del comune interessato)

Riferimenti:

di Giovedì, 27 Agosto 2020

La domanda va presentata almeno dieci giorni prima della seduta di CPC con marca da bollo da 16.00 Euro, per:

- autorizzazione paesaggistica (art. 7, c.8 lett. a) della L.P. 15/2015);

- parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica;

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015);

- parere per il recupero e riqualificazione urbana (artt. 105 e 109 della L.P. 15/2015);

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lett. b bis) della L.P. 15/2015);

- parere per la ricostruzione filologica di manufatti distrutti (art. 107, c.2 della L.P. 15/2015);

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lettera b) della L.P. 15/2015) per progetti di opere pubbliche, costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, sugli interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;

- coordinamento di sanzioni ai sensi dell'art. 133 della L.P. 1/2008;

Gli allegati vanno presentati in duplice copia cartacea, firmata dal progettista e dai richiedenti e su CD-ROM in formato PDF e PDF firmato digitalmente, riportando in maniera chiara i titoli degli allegati (es.: "Relazione tecnica" - Relazione paesaggistica" - "Piante stato autorizzato", ecc...)

Si ricorda che la domanda alla CPC deve essere accompagnata dall'informativa sulla privacy, debitamente firmata dal richiedente e dal progettista.

Nel caso di presentazione di una domanda alla CPC in sanatoria (coordinamento di sanzioni), è necessario allegare alla stessa il modulo per l'attivazione della procedura di coordinamento delle sanzioni pecuniarie di competenza della CPC.

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