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Tabella "A" - Guida sulla documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione paesaggistica e pareri sulla qualità architettonica.

di Giovedì, 06 Settembre 2012 - Ultima modifica: Martedì, 12 Giugno 2018

Istruzioni sulla documentazione da produrre per la richiesta di:

  • AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
  • PARERI PREVENTIVI
  • PARERI SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA

Riferimenti:

di Giovedì, 27 Agosto 2020

La domanda va presentata almeno dieci giorni prima della seduta di CPC con marca da bollo da 16.00 Euro, per:

- autorizzazione paesaggistica (art. 7, c.8 lett. a) della L.P. 15/2015);

- parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica;

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015);

- parere per il recupero e riqualificazione urbana (artt. 105 e 109 della L.P. 15/2015);

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lett. b bis) della L.P. 15/2015);

- parere per la ricostruzione filologica di manufatti distrutti (art. 107, c.2 della L.P. 15/2015);

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica (art. 7, c.8, lettera b) della L.P. 15/2015) per progetti di opere pubbliche, costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, sugli interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;

- coordinamento di sanzioni ai sensi dell'art. 133 della L.P. 1/2008;

Gli allegati vanno presentati in duplice copia cartacea, firmata dal progettista e dai richiedenti e su CD-ROM in formato PDF e PDF firmato digitalmente, riportando in maniera chiara i titoli degli allegati (es.: "Relazione tecnica" - Relazione paesaggistica" - "Piante stato autorizzato", ecc...)

Si ricorda che la domanda alla CPC deve essere accompagnata dall'informativa sulla privacy, debitamente firmata dal richiedente e dal progettista.

Nel caso di presentazione di una domanda alla CPC in sanatoria (coordinamento di sanzioni), è necessario allegare alla stessa il modulo per l'attivazione della procedura di coordinamento delle sanzioni pecuniarie di competenza della CPC.

di Giovedì, 06 Settembre 2012

L'articolo 70 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 legge per il governo del territorio stabilisce che gli interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti della CPC alla Giunta provinciale la quale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla CPC.

Il ricorso deve essere presentato alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti, la quale si esprime sui ricorsi presentati, sentito il parere della struttura provinciale entro novanta giorni.

 

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