Pellegatti Matteo
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L’art. 15 (“Organi della Comunità”) della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall’art. 4 della L.P. 06.07.2022 n. 7, prevede che:
1. “Sono organi della Comunità:
a) il Consiglio dei Sindaci;
b) il Presidente;
c) l’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.
2. Se la Comunità comprende almeno sei Comuni, il Consiglio dei Sindaci può deliberare l’istituzione di un Comitato esecutivo”.
Il successivo art. 17 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall’art. 7 della L.P. 06.07.2022 n. 7, al comma 1, stabilisce che:
“Il Comitato esecutivo, se è istituto ai sensi dell’art. 15, comma 2, è composto dal Presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i Sindaci che appartengono al Consiglio dei Sindaci o tra i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della Comunità … omissis …”.
Con deliberazione n. 13 di data 18.06.2025 il Consiglio dei Sindaci:
- ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. e quindi di istituire il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg;
- ha stabilito, altresì, che il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana Königsberg sia composto, oltre che dal Presidente della stessa, da altri tre membri, così come consentito dall’art. 17 bis, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.